Il primo (minimo vitale) è di carattere continuativo ed é destinato a famiglie in condizioni economiche non sufficienti al soddisfacimento di bisogni primari, per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica della situazione accertata.
Il secondo (minimo economico di inserimento), previsto per un periodo di tempo determinato, può essere assegnato a famiglie in cui vi sia almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa e che, anche a causa di eventi imprevisti, si trovino temporaneamente prive di reddito da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.
Il terzo (contributo economico straordinario) è destinato a famiglie con una situazione economica a rischio anche a seguito di un cambiamento improvviso delle proprie condizioni di vita, ed è, di norma, un intervento una tantum.
L'accesso agli interventi di natura economica è subordinato al possesso di titoli specifici documentati dalla certificazione Isee
, che costituisce requisito di accesso, corredata da un'autocertificazione riportante qualsiasi altra entrata percepita a diverso titolo.
Le soglie di accesso sono due: per minimo vitale e minimo economico di inserimento è di seimila euro su base annua (corrispondente all'importo della pensione minima Inps), per il contributo economico straordinario è invece di dodicimila euro. La nuova disciplina terrà conto anche di altre misure, dirette o indirette (bonus, agevolazioni ed esenzioni) messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, oltre che dalla stessa Amministrazione comunale in modo da rendere l'intervento economico di competenza delle Municipalità un'opportunità sempre più qualificata a disposizione dei Servizi sociali comunali.

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