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31/08/08

Agenzia per il lavoro – Testimonianza – parte 1

Le Agenzie per il lavoro sono imprese private autorizzate alla fornitura di lavoro, nate in seguito al D. Lgs n. 276/2003 comunemente detto Legge Biagi, in nome del professor Marco Biagi, assassinato dalle brigate rosse. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 viene introdotta nel nostro ordinamento il concetto di somministrazione di manodopera e le società di lavoro temporaneo assumono il ruolo di “Agenzie per il lavoro” ossia strutture polifunzionali in grado di offrire una serie completa di nuovi servizi (oltre allo staff leasing anche collocamento, ricerca, selezione e formazione di personale). La riforma Biagi ha ampiamente rivisitato la normativa relativa al cosiddetto lavoro, ridisegnando il ruolo delle Agenzie per il Lavoro e abrogando completamente le precedenti Agenzie dette di lavoro interinale, create con la legge n. 196 del 1997 (Pachetto Treu), dando vita ad un nuovo mondo del lavoro caratterizzato dalla compresenza di soggetti pubblici e privati impegnati a fare incontrare domanda ed offerta in un mercato del lavoro aperto e concorrenziale. Le nuove Agenzie per il Lavoro svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, svolte nell’ambito di un sistema coordinato di collegamento. Le Agenzie autorizzate devono essere iscritte in un apposito Albo unico delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale si suddivide in varie sezioni.

Il rapporto che si instaura è sempre di tipo triangolare ossia tra tre soggetti:

Lavoratore: disoccupato o in cerca di una riqualificazione professionale

Agenzia per il lavoro

Azienda utilizzatrice: può essere un’azienda privata oppure una pubblica amministrazione

La somministrazione consiste nella “fornitura professionale di manodopera” e consente a un’impresa denominata “utilizzatrice” di rivolgersi a un’impresa denominata “somministratore” (agenzia per il lavoro) per cercare nuova forza lavoro - lavoratore, il quale è dipendente dall’agenzia per il lavoro ma svolge la sua prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice.

Nell’ambito del rapporto di somministrazione, infatti, vanno distinti due contratti:
- Un primo contratto di natura commerciale, detto di somministrazione, stipulato tra l’agenzia per il lavoro e l'azienda utilizzatrice, nel quale vengono chiariti tutti i dettagli del servizio per azienda e lavoratore.

- Un secondo contratto di lavoro, detto di prestazione, che invece intercorre tra l’agenzia e il lavoratore, nel quale si chiariscono i dettagli contrattuali del lavoratore, dipendente dell'agenzia ma che presta lavoro in una ditta esterna utilizzatrice. Le agenzie possono essere abilitate alla somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, offrendo consulenza nelle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.

SCRITTO da LORENA

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