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20/09/08

Contratti di lavoro introdotti/modificati dalla legge Biagi o Legge 30/2003

La legge Biagi o legge 30/2003 ha introdotto numerosi contratti di lavoro (sia ex novo sia “semplici” modifiche):
somministrazione: si sviluppa fra il lavoratore, l’azienda e l’agenzia per il lavoro (il vecchio lavoro interinale), è un contratto di lavoro a termine o indeterminato (questo in rarissimi casi, soprattutto qui in Italia: il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia pur non lavorando stabilendo un’indennità mensile di disponibilità);

apprendistato: contratto di lavoro con funzione formativa disciplinato dal D.lgs. n.276 del 2003, sono tre le forme previste: diritto-dovere di istruzione e formazione (età fra i 15 e i 24 anni, la durata non può essere superiore ai 3 anni), apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (età fra i 18 e i 29, durata fra i 2 e i 6 anni)), per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (età fra i 18 e i 29 anni);
lavoro ripartito o job-sharing: due o più lavoratori si impegnano a gestire l’orario complessivo in base alle rispettive esigenze (ognuno risponde per intero agli errori dell’altro);

lavoro intermittente o lavoro a chiamata: il lavoratore (sempre possibile se disoccupato con meno di 25 anni, o persona con più di 45 anni) è a disposizione del datore di lavoro compresi i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie, il D.M. 23.10.2004 ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per: addetti a centralini telefonici privati custodi, receptionist di albergo, guardiani, portinai, personale di sorveglianza, lavoratori nello spettacolo, addetti alle pompe di carburante.

lavoro occasionale: durata inferiore a 30 giorni l’anno per singolo committente, la “retribuzione” deve essere inferiore a 5.000€ annui.

lavoro accessorio: attività lavorativa di natura meramente occasionale rese da soggetti a richio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, quindi solo per disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari (regolarmente soggiornanti in Italia nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro);

contratto a progetto: è un contratto di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente (ormai lo si può paragonare al datore di lavoro) e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
penso che su questo, abbiate molto da dire, quanto ne avrei io…

per approfondire:
Legge 14 Febbraio 2003 n. 30
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n 276

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