Si parla di crisi del mercato azionario, finanziario, del lavoro, immobiliare, ecc. Insomma, tutto sembra essere in crisi (l'unica crisi di cui si parla è quella personale: stress e quant'altro!).
Si continua a parlare del precariato, anche se un pò meno, ma secondo me non ha più senso parlarne con lo stesso significato usato fino a poco fa.
La situazione di crisi (penso molto, se non troppo, marcata dai mass media) fa sì che i PRECARI non siano solo quelle persone ...
con contratti a progetto e simili, ma, ora, rientrano anche le persone che hanno il CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Sì signori!!! Ci sono tagli del personale, e ora non sono solo i contratti a progetto ad essere "stracciati", ma vengono consegnate delle belle letterine di licenziamento a chi credeva d'essere al sicuro nella parola "INDETERMINATO"!
L'indeterminato sembra essere una pietra preziosa, una meta a cui tutti aspirano, non per pensare all'ozio e ai massimi sistemi dell'universo, ma per SOPRAVVIVERE con uno stipendio minimo, ma GARANTITO, per non essere in continua angoscia ogni giorno, come un animale della savana, che anche se mangia oggi non sa se mangerà domani.
CURRICULUM. LETTERE DI PRESENTAZIONE. Informazioni sui mezzi e le modalità di ricerca del lavoro; università e corsi di formazione.
Tutti abbiamo le nostre macchine del tempo: i ricordi, che ci portano nel passato; i sogni, che ci spingono in avanti
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30/10/08
20/09/08
La vostra opinione
Negli annunci, durante i colloqui, dagli amici, si sente parlare di contratti a progetto, co.co.co., co.co.pro, stage retribuito e non, apprendistato fino ai 24 o sino ai 29 anni, Legge Treu, Legge Biagi o Legge 30, job sharing...
Ho in mente di inserire dei post in cui cercherò di far chiarezza sui vari tipi di contratto di lavoro, ma prima vorrei una vostra opinione al riguardo.
Vorrei ascoltare le vostre esperienze, belle come quelle meno belle. Esperienze in cui in un colloquio con un sorrisone vi dicono: "Bhe, per noi lei andrebbe bene...dopo lo stage però non abbiamo possibilità di tenerla" oppure "Intanto cominciamo con un contratto di apprendistato..." e magari avete esperienza!
Cominciamo da qui, da questo post a raccogliere le vostre opinioni su tutto...anche gli SFOGHI per un colloquio andato "male".
Ho in mente di inserire dei post in cui cercherò di far chiarezza sui vari tipi di contratto di lavoro, ma prima vorrei una vostra opinione al riguardo.
Vorrei ascoltare le vostre esperienze, belle come quelle meno belle. Esperienze in cui in un colloquio con un sorrisone vi dicono: "Bhe, per noi lei andrebbe bene...dopo lo stage però non abbiamo possibilità di tenerla" oppure "Intanto cominciamo con un contratto di apprendistato..." e magari avete esperienza!
Cominciamo da qui, da questo post a raccogliere le vostre opinioni su tutto...anche gli SFOGHI per un colloquio andato "male".
Contratti di lavoro introdotti/modificati dalla legge Biagi o Legge 30/2003
La legge Biagi o legge 30/2003 ha introdotto numerosi contratti di lavoro (sia ex novo sia “semplici” modifiche):
somministrazione: si sviluppa fra il lavoratore, l’azienda e l’agenzia per il lavoro (il vecchio lavoro interinale), è un contratto di lavoro a termine o indeterminato (questo in rarissimi casi, soprattutto qui in Italia: il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia pur non lavorando stabilendo un’indennità mensile di disponibilità);
apprendistato: contratto di lavoro con funzione formativa disciplinato dal D.lgs. n.276 del 2003, sono tre le forme previste: diritto-dovere di istruzione e formazione (età fra i 15 e i 24 anni, la durata non può essere superiore ai 3 anni), apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (età fra i 18 e i 29, durata fra i 2 e i 6 anni)), per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (età fra i 18 e i 29 anni);
lavoro ripartito o job-sharing: due o più lavoratori si impegnano a gestire l’orario complessivo in base alle rispettive esigenze (ognuno risponde per intero agli errori dell’altro);
lavoro intermittente o lavoro a chiamata: il lavoratore (sempre possibile se disoccupato con meno di 25 anni, o persona con più di 45 anni) è a disposizione del datore di lavoro compresi i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie, il D.M. 23.10.2004 ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per: addetti a centralini telefonici privati custodi, receptionist di albergo, guardiani, portinai, personale di sorveglianza, lavoratori nello spettacolo, addetti alle pompe di carburante.
lavoro occasionale: durata inferiore a 30 giorni l’anno per singolo committente, la “retribuzione” deve essere inferiore a 5.000€ annui.
lavoro accessorio: attività lavorativa di natura meramente occasionale rese da soggetti a richio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, quindi solo per disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari (regolarmente soggiornanti in Italia nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro);
contratto a progetto: è un contratto di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente (ormai lo si può paragonare al datore di lavoro) e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
penso che su questo, abbiate molto da dire, quanto ne avrei io…
per approfondire:
Legge 14 Febbraio 2003 n. 30
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n 276
somministrazione: si sviluppa fra il lavoratore, l’azienda e l’agenzia per il lavoro (il vecchio lavoro interinale), è un contratto di lavoro a termine o indeterminato (questo in rarissimi casi, soprattutto qui in Italia: il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia pur non lavorando stabilendo un’indennità mensile di disponibilità);
apprendistato: contratto di lavoro con funzione formativa disciplinato dal D.lgs. n.276 del 2003, sono tre le forme previste: diritto-dovere di istruzione e formazione (età fra i 15 e i 24 anni, la durata non può essere superiore ai 3 anni), apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (età fra i 18 e i 29, durata fra i 2 e i 6 anni)), per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (età fra i 18 e i 29 anni);
lavoro ripartito o job-sharing: due o più lavoratori si impegnano a gestire l’orario complessivo in base alle rispettive esigenze (ognuno risponde per intero agli errori dell’altro);
lavoro intermittente o lavoro a chiamata: il lavoratore (sempre possibile se disoccupato con meno di 25 anni, o persona con più di 45 anni) è a disposizione del datore di lavoro compresi i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie, il D.M. 23.10.2004 ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per: addetti a centralini telefonici privati custodi, receptionist di albergo, guardiani, portinai, personale di sorveglianza, lavoratori nello spettacolo, addetti alle pompe di carburante.
lavoro occasionale: durata inferiore a 30 giorni l’anno per singolo committente, la “retribuzione” deve essere inferiore a 5.000€ annui.
lavoro accessorio: attività lavorativa di natura meramente occasionale rese da soggetti a richio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, quindi solo per disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari (regolarmente soggiornanti in Italia nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro);
contratto a progetto: è un contratto di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente (ormai lo si può paragonare al datore di lavoro) e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
penso che su questo, abbiate molto da dire, quanto ne avrei io…
per approfondire:
Legge 14 Febbraio 2003 n. 30
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n 276
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